Cass. 20269/10: giudizio favorevole sui minimi di tariffa per gli avvocati

avv. Maurizio Perelli Retribuzione della attività dell'avvocato - Tariffa professionale
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La Corte di giustizia, nella sentenza sulle cause riunite C-94/04 e C-202/04 aveva affermato che una limitazione al principio di libera prestazione dei servizi professionali può essere consentita allorchè "ragioni imperative di interesse pubblico" la giustifichino e aveva riconosciuto al giudice nazionale il compito di determinare se la restrizione della libera prestazione creata dal divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari per i servizi legali, previsto dalla legislazione italiana, risponde a ragioni imperative di interesse pubblico ed è strettamente idoneo a garantire da un lato che vi sia corrispondenza tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati, dall'altro che la determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento adeguato alla tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia.
La Cassazione, con sentenza 20269 depositata il 27 settembre 2010, ha riconosciuto sussistenti tutti i requisiti che fondano la legittimità delle dette tariffe minime in relazione al diritto dell'Unione europea.
LEGGI DI SEGUITO QUANTO, SUL PUNTO, DECIDE LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 20269/2010 ...

Scrive la Cassazione nella sentenza 20269, depositata il 27 settembre 2010:
"Va anzitutto chiarito che, con riferimento alla professione di avvocato, questa Corte, con orientamento pressochè costante, ha ritenuto, ora esplicitamente, ora per implicito, che la legge n. 794 del 1942, se pur deve ritenersi abrogata nei suoi artt. da 1 a 23, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, -essendo stata la materia interamente regolamentata per effetto della legge 3 agosto 1957, n. 1051, che ha attribuito al Consiglio Nazionale Forense la competenza di stabilire, con le modalità ivi previste, i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti per le prestazioni giudiziali in materia civile- ha lasciato in vita l'art. 24 (V. Cass-n. 12840/2003; Cass. n. 7094/2006; Cass. 28718/2008).
Tale articolo, dopo la significativa dicitura, "Inderogabilità convenzionali degli onorari e dei diritti", statuisce che "Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili".
Sulla base di tale disposizione la giurisprudenza di legittimità ha sancito la nullità dell'accordo con il quale l'avvocato ed il cliente pattuiscono l'onorario spettante al professionista in deroga ai minimi della tariffa forense (v. Cass. n. 3432/2003).
In tal modo si è inteso superare la gerarchia di carattere preferenziale, fissata dall'art. 2233 c.c., tra i vari criteri previsti per la determinazione del compenso dovuto per le attività intellettuali, laddove si stabilisce che "il compenso, che non è convenuto tra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice".
La vigenza nel nostro orddinamento di una normativa che vieti di derogare convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa forense, trova, del resto, riscontro nelle pronunce della Corte di giustizia, che, in tema di tariffe professionali degli avvocati, ha affermato, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, che "gli artt. 5 e 85 del Trattato CEE (divenuti art. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un  progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia dettata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato.
La conformità al principio comunitario della libera concorrenza di quelle norme del diritto italiano in virtù delle quali è imposta la inderogabilità dei minimi di tariffa forense, costituisce orientamento confermato dalla più recente sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, ove, tra l'altro, si sottolinea che una limitazione al principio di libera prestazione dei servizi professionali può essere consentita allorchè "ragioni imperative di interesse pubblico" la giustifichino; ragioni che con riferimento alla inderogabilità dei minimi della tariffa degli avvocati vengono individuate nell'esigenza di garantire la qualità della prestazione professionale a tutela degli utenti consumatori e la buona amministrazioned ella giustizia. Sussistendo questi obiettivi, l'obbligatorietà dei minimi può essere giustificata, dunque, allorchè sussista il rischio che, per le caratteristiche del mercato, la concorrenza al ribasso sull'offerta economica tra gli operatori possa pregiudicare la qualità della prestazione. A proposito dei servizi legali, la Corte individua come fattore di rischio il "numero estremamente elevato" di professionisti iscritti ed in attività e riconosce al giudice nazionale il compito di determinare se la restrizione della libera prestazione creata dal divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari per i servizi legali, previsto dalla legislazione italiana, risponde a ragioni imperative di interesse pubblico ed è strettamente idoneo a garantire da un lato che vi sia orrispondenza tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati, dall'altro che la determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento adeguato alla tutela dei consumatori e della buona amministrazioned ella giustizia.
Pur non essendo una garanzia della qualità dei servizi non si può certo escludere -e anzi si deve affermare- che nel contesto italiano, caratterizzato da una elevata presenza di avvocati, le tariffe che fissano onorari minimi consentano di evitare una concorrenza che si traduce nell'offerta di prestazioni "al ribasso", tali da poter determinare un peggioramento della qualità del servizio.
E' appena il caso di osservare che l'art. 2, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intellettuali "dalla data di entrata in vigore " della legge stessa; ne consegue che quelle disposizioni conservano piena efficacia in relazione a fatti -come quelli in oggetto- verificatisi prima. (Cass. n. 9878/2008)."

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Novembre 2013 11:24