Parte la riforma dei servizi legali inglesi. E in Italia?

Sabato 07 Luglio 2007 10:59 avv. Maurizio Perelli Notizie - Tutte le notizie
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Il mercato dei servizi legali in Inghilterra potrà contare, nel prossimo futuro, sulla valutazione in borsa degli studi legali, le c.d. law firms. Lo prevede la radicale riforma dei servizi legali approvata nel 2007 (col nome di Legal services bill ) e che, da gennaio 2010, sta cominciando ad entrare in vigore per alcuni aspetti. Quando sarà pienamente attuata, nel 2011, avrà introdotto grandi novità nell'organizzazione dell'avvocatura inglese. Già dal gennaio 2010, peraltro, è possibile vendere una quota di minoranza dello studio, pari al 25%, così consentendosi l'accesso agli assetti proprietari degli studi a non avvocati e agevolandosi, tra l'altro, la nascita di studi multidisciplinari.  In sintesi già oggi le law firms possono essere acquisite da società commerciali, anche se con alcuni limiti di legge che tutelano qualità, indipendenza e deontologia. Ad esempio: 1) tutti i soggetti che parteciperanno all'attività "multidisciplinare" degli studi sono soggetti agli stessi principi e canoni deontologici degli avvocati; 2) nell'acquisizione dei mandati si dovrà rispettare un "codice di doveri"; 3) gli investitori esterni che intenderanno acquisire quote di uno studio legale saranno sottoposti ad un "test di probità" e se non rispettaranno nel tempo le regole loro imposte potranno anche essere espulsi.
Sono dunque previste misure proporzionate e sufficienti  per evitare i rischi di una liberalizzazione che consentirà, ad esempio, di aprire nei grandi supermercati, l'ufficio dell'avvocato-dipendente del supermercato.
Dal gennaio 2010 è pure operativo il nuovo organismo regolatore di settore: il Legal Services Board che sarà protagonista nella ulteriore rivoluzione derivante dall'introduzione di una separazione della funzione disciplinare dalla funzione sindacale che erano entrambe attribuite alla Law society of England and Wales.
Oltre la Manica, in conclusione, il processo organizzativo degli studi legali è molto avanzato e sono presenti  studi associati di enormi dimensioni (già nel 2000 un centinaio di grandi studi con più di 25 soci impiegava il 36% degli avvocati e generava più del 50% del fatturato professionale; nel 2008 il più grande studio legale al mondo, Clifford Chance, aveva più di 600 soci, circa tremila avvocati  e fatturava un miliardo di sterline con più di 300 milioni di utile).
La filosofia che anima la riforma inglese è ben espressa da Bidget Prentice, sottosegretario alla giustizia, per cui "accedere ai servizi legali deve essere facile come comprare una scatola di fagioli". Si vuole, in definitiva, consentire più varietà e più scelta nei servizi professionali di avvocato, permettendo ai clienti di sapere realmente cosa stanno pagando e per cosa stanno pagando. E ciò si va realizzando gradualmente attraverso la configurazione di un modello di business "alternativo" che si fonda su due pilastri: 1) consentire all'avvocato di offrire qualcosa d'ulteriore rispetto al solo servizio legale; 2) nel contempo consentire alle imprese di divenire proprietari dello studio legale.
E in Italia? Altro che borsa! Siamo fermi alla affermazione di principio della Corte Costituzionale 189/01 per cui la professione forense è settore del mercato dei servizi professionali naturalmente concorrenziale. Da noi c'è solo qualche timida apertura allo studio associato multispecializzato e multidisciplinare; nessun ragionevole vantaggio fiscale è previsto per lo studio associato; vige ancora l'anacronistico e ipocrita divieto di lavorare come avvocato dipendente di uno studio legale.
La realtà della regolazione italiana vede una concorenza selvaggia in fatto che (con solo apparente paradosso) si fonda su una normazione anticoncorrenziale che, con rara miopia, è strenuamente difesa da troppo ampia parte della "classe forense".
Forse ci si potrebbe aspettare qualche proposta più "rivoluzionaria" dalla Fondazione italiana per l'innovazione forense (Fiif) e dall'Aiga. Forse non si dovrebbe dubitare della compatibilità del modello inglese con la nostra Costituzione. Forse non c'è ragione di sentirsi a disagio con quel modello culturale, più aperto al libero mercato. Forse il modello inglese è pienamente compatibile con i caratteri di riservatezza del rapporto cliente-professionista, tanto spesso invocato in Italia. Una cosa, comunque, è certa: l'industria legale britannica, già nel 2008, portava 22 milardi di sterline e oggi 23 miliardi di sterline alla bilancia commerciale (i ricavi degli studi legali sono stabilmente ben l'1,5% del P.I.L. britannico) ed è sempre più protagonista nel mercato globalizzato, mentre gli avvocati italiani non fanno altrettanto bene.
Penso che troppi di noi siano legati ad un mondo superato, classista, autoreferenziale e ipocritamente negatore della realtà economica e sociale. E i risultati, nel confronto si vedono: 1) Non è stato un problema ma una opportunità per l'intera "classe forense" britannica veder raddoppiare in venti anni il numero degli avvocati (oggi i solicitors sono 108.000 e i barrister sono 15.000 -numeri certo vicini a quello degli avvocati iscritti negli albi italiani che CONCRETAMENTE esercitano la professione-) ; 2) sempre nel 2008, lo stipendio minimo annuo che percepiva un praticante agli inizi dell'attività è di ben circa 16.000 sterline; 3) lo stipendio medio di un avvocato dipendente di una law firm appena abilitato era di ben circa 70.000 sterline annue.  

    Con la lingua fuori il sito ha una vocazione internazionale: puoi trovarci molte notizie interessanti per avvocati part time (e aspiranti tali) ma anche per "lawyers part time" d'ogni paese e, in particolare, per european lawyers e cioè per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea abilitati ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale  [avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); aπbokat (Bulgaria); advokàt (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros / δικεγοροσ (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ugyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokàt / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito)]

 

Ultimo aggiornamento Sabato 26 Marzo 2011 15:49