Parere 14 dicembre 2005, n. 90
Quesito del COA di Asti, rel. cons. Orsoni
Il quesito verte sulla compatibilità tra la pratica legale e
l'attività di borsista part-time svolta presso un ente locale.
Favorevole solo per i praticanti non abilitati al patrocinio di
fronte all'autorità giudiziaria.
La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
Ancorché dal punto di vista normativo e fiscale le borse di
collaborazione part-time siano disciplinate in senso differente
rispetto al lavoro dipendente di tipo tradizionale, tuttavia
conservano nella generalità dei casi, alcune caratteristiche proprie
di quest'ultimo, e segnatamente l'obbligo di prestazione di opera
dietro retribuzione periodica, la subordinazione gerarchica, il
vincolo all'espletamento di un numero prefissato di ore di lavoro.
In questo senso nulla osta al contemporaneo svolgimento della
pratica legale, purché il praticante sia in grado di adempiere ai
doveri a lui imposti dalle norme di legge e dalla regolamentazione
della pratica deliberata in sede locale.
Ciò che invece non può considerarsi compatibile è l'esercizio del
patrocinio di fronte all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 8,
secondo comma, R.D.L. 1578/1933.
Infatti, per risalente e costante giurisprudenza di questa
Commissione, l'abilitazione al patrocinio « consente, anche se per
un tempo limitato ed in un ambito ridotto, di esercitare la
professione forense: alla stessa devono, quindi, applicarsi tutti i
limiti previsti dall'ordinamento forense in tema di incompatibilità» (così par. 30/1995, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense
(1994-1997) , Milano 1998, p. 27; cfr. altresì pareri nn. 149/1997 e
121/2000).
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