Borsista part time in Comune e incompatibilità al patrocinio

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{mosimage} Il C.N.F. con parere 90 del 2005 ha ribadito che l'abilitazione al patrocinio «consente, anche se per un tempo limitato ed in un ambito ridotto, di esercitare la professione forense: alla stessa devono, quindi, applicarsi tutti i limiti previsti dall'ordinamento forense in tema di incompatibilità». Leggi di seguito il parere del C.N.F. ...


 
            Parere 14 dicembre 2005, n. 90
            Quesito del COA di Asti, rel. cons. Orsoni
            Il quesito verte sulla compatibilità tra la pratica legale e
            l'attività di borsista part-time svolta presso un ente locale.
            Favorevole solo per i praticanti non abilitati al patrocinio di
            fronte all'autorità giudiziaria.
            La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

            Ancorché dal punto di vista normativo e fiscale le borse di
            collaborazione part-time siano disciplinate in senso differente
            rispetto al lavoro dipendente di tipo tradizionale, tuttavia
            conservano nella generalità dei casi, alcune caratteristiche proprie
            di quest'ultimo, e segnatamente l'obbligo di prestazione di opera
            dietro retribuzione periodica, la subordinazione gerarchica, il
            vincolo all'espletamento di un numero prefissato di ore di lavoro.
            In questo senso nulla osta al contemporaneo svolgimento della
            pratica legale, purché il praticante sia in grado di adempiere ai
            doveri a lui imposti dalle norme di legge e dalla regolamentazione
            della pratica deliberata in sede locale.
            Ciò che invece non può considerarsi compatibile è l'esercizio del
            patrocinio di fronte all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 8,
            secondo comma, R.D.L. 1578/1933.
            Infatti, per risalente e costante giurisprudenza di questa
            Commissione, l'abilitazione al patrocinio « consente, anche se per
            un tempo limitato ed in un ambito ridotto, di esercitare la
            professione forense: alla stessa devono, quindi, applicarsi tutti i
            limiti previsti dall'ordinamento forense in tema di incompatibilità» (così par. 30/1995, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense
            (1994-1997) , Milano 1998, p. 27; cfr. altresì pareri nn. 149/1997 e
            121/2000).