Cancellazione avvocati part time da albo e diritto della concorrenza

Domenica 04 Marzo 2007 18:56 avv. Maurizio Perelli Notizie - Tutte le notizie
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Nella sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee - Sez. I - 25 gennaio 2007 - Causa C-407/04 (rilevante in tema di concorrenza nell'avvocatura anche se relativa alla libertà del commercio e non alla libertà di prestare servizi professionali) si legge: " 89. In ogni caso, dalla giurisprudenza consolidata risulta che l'interpretazione e l'applicazione della condizione relativa agli effetti sul commercio fra Stati membri, che figura negli artt. 81 e 82 CE, devono assumere come punto di partenza lo scopo di tale condizione, che è quello di delimitare, in materia di disciplina della concorrenza, il campo di applicazione del diritto comunitario rispetto a quello degli Stati membri. Rientrano perciò nell'ambito del diritto comunitario qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte a incidere sulla libertà del commercio tra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune (sentenze 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin/Commissione, Racc. pag. 1869, punto 1, e 25 ottobre 2001, causa C 475/99, Ambulanz Glockner, Racc. pag. 1 8089, punto 47). 90. Perchè una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile che essi siano atti ad esercitare influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sugli scambi tra Stati membri. Tale influenza inoltre non deve essere trascurabile (sentenza 28 aprile 1998, causa C-306/96, Javico, Racc. pag. I 1983, punto 16; 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96<e C-216/96, Bagnasco e a., Racc. pag. I 135, punto 47, e Ambulanz Glockner. cit., punto 8)".

Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Dicembre 2013 19:50