La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15451, depositata il 30 giugno 2010, ha ribadito che non è impugnabile dal contribuente il rifiuto del fisco di annullare, in sede d'autotutela, atti amministrativi (nella fattispecie si trattava dell'indicazione di una rendita catastale già definita con sentenza passata in giudicato). La sezione tributaria della Cassazione ha con ciò seguito l’interpretazione già fornita dalle Sezioni unite con sentenza n. 2870/2009 nella quale s'affermava che il giudice tributario può vagliare la legittimità formale del rifiuto dell'autotutela ma non può sindacare se la pretesa tributaria è censurabile o no.
Sarà comunque possibile il risarcimento del danno a favore del contribuente che avesse ragione.
In sintesi: l’Amministrazione non è obbligata ad accogliare l’istanza di autotutela, ma se in seguito il cittadino ottiene riconoscimento della sua ragione e la P.A. non ha fatto nulla per impedirre il verificarsi di danni al cittadino (non accogliendo l’istanza di autotutela), allora l’Amministrazione stessa deve essere condannata al risarcimento del danno (oltre al pagamento delle spese processuali).
(l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè)
LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE n. 2870/2009 ...
Dalla lettura della pronuncia impugnata emerge in fatto che con separati avvisi di accertamento notificati il 24/12/1996, l’ufficio II.DD. di Milano ha determinato induttivamente il reddito d’impresa percepito da … negli anni dal 1989 al 1992.
La contribuente li ha impugnati con distinti ricorsi, che sono stati dichiarati inammissibili dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
Successivamente al passaggio in giudicato delle relative sentenze la … ha però presentato istanza di annullamento in autotutela dei predetti avvisi, deducendo in proposito che il Tribunale penale di Milano, davanti al quale era stata tratta a giudizio per la stessa vicenda oggetto degli accertamenti, l’aveva assolta dalle imputazioni ascrittale con la formula “perché il fatto non sussiste “.
L’Ufficio unico delle Entrate ha respinto l’istanza e la … si è rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il rifiuto dell’autotutela non rientrava nel novero degli atti impugnabili.
La contribuente si è allora gravata al giudice superiore, che ha respinto l’appello perché l’atto impugnato aveva rappresentato lo sbocco finale di un procedimento sulla regolarità del quale avrebbe potuto pronunciarsi soltanto il giudice amministrativo.
La … ha impugnato per cassazione, ricordando che le Sezioni Unite si erano già pronunciate per la devoluzione al giudice tributario delle controversie in tema di autotutela.
Così riassunta la doglianza della ricorrente e premesso, altresì, che anche l’Agenzia delle Entrate ha concordato sulla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, aderendo così alla richiesta di controparte, osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza ormai consolidata di queste Sezioni Unite, le cause aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di procedere ad autotutela debbono essere proposte davanti alle Commissioni Tributarie, in quanto a seguito della riforma operata dall’art. 12 della legge n. 448/2001, la giurisdizione di queste ultime ha acquisito carattere generale, nel senso che dipende dalla materia, per cui sussiste ogni qual volta si discuta di uno specifico rapporto tributario (C. cass. 2005/16776 e 2007/7388).
Trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giuristizione delle Commissioni Tributarie sul ricorso proposto dalla … avverso il rifiuto dell’Ufficio di procedere in autotutela.
La sentenza impugnata va, di conseguenza, annullata senza, però, necessità di alcun rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia perché non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel rito con la dichiarazione della inammissibilità del ricorso originario.
Come già stabilito da queste Sezioni Unite nella causa Spelzini/Ministero delle Finanze, “avverso l’atto con il quale l’amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo… non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo”.
Tenuto conto delle particolarità del caso concreto ed anche della fondatezza del ricorso in punto di giurisdizione, stimasi equo compensare le spese dell’intero giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso originario, compensando le spese dell’intero giudizio fra le parti.
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