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Incompatibilità e validità degli anni di versamenti a Cassa Forense ai fini pensionistici

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 Si legge a pag. 2 delle NOTE ILLUSTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE - MOD. 5/2010: "- incompatibilità con l’esercizio della professione forense: il mod. 5 contiene anche un espresso riferimento agli obblighi di segnalare alla Cassa Forense l’insorgere di eventuali situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 e successive modificazioni. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 2 della legge 22/7/1975, n. 319, la Cassa può rilevare situazioni di incompatibilità, ancorché non siano state accertate e perseguite dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza. I periodi relativi ad attività svolta in situazione di incompatibilità precludono sia l’iscrizione alla Cassa sia la validità degli anni ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento pensionistico".

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