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E' tempo di modello 5. Chi omette facili verifiche necessarie a sanzionare gli avvocati fantasma?

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 E' tempo di "modello 5" e allora parliamo di "avvocati fantasma", di invisibili non iscritti alla Cassa forense e che neppure adempiono all'obbligo di invio alla Cassa forense del c.d. "modello 5". 
Chiediamoci pure se qualcuno omette facili verifiche e se tali omissioni integrano responsabilità contabile.
Chiediamoci, infine, se è giusto sanzionare (secondo artt. 17 e 18 della l. 576/1980, nonchè D.M. 22-5-1997 "Approvazione della delibera del comitato dei delegati del 6 dicembre 1996 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, concernente «Regolamento per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della L. 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della L. 11 febbraio 1992, n. 141»" [pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 1997, n. 152]) TUTTI coloro che non adempiono al dovere di comunicare annualmente alla Cassa forense i propri redditi professionali attraverso l'invio del "modello 5".
Voglio, innanzi tutto, ricordare quanto si leggeva in un articolo pubblicato su Italia Oggi il 16/4/2010, intitolato "Albo avvocati, giovani a rischio". L'autore, S. D'Alessio, scriveva dell'anomalia degli «iscritti fantasma» agli albi degli avvocati. Affermava che essa è stata segnalata in più occasioni dal presidente della Cassa forense Marco Ubertini, il quale nel corso di un'audizione nella commissione bicamerale di controllo degli enti di previdenza a ottobre del 2009, "aveva sostenuto che «tutti quei soggetti non iscritti alla Cassa, ma iscritti agli albi, teoricamente dovrebbero essere iscritti alla gestione separata Inps. Se qualcuno, aveva chiosato il presidente, ci volesse aiutare a fare una semplice verifica, vedremmo chi sono gli avvocati e chi, invece, i non avvocati». Parole che rappresentano un palese richiamo alla legge 335 del 1995 (la riforma Dini), che stabilisce che non debba esistere alcun reddito da lavoro autonomo non assoggettato a una contribuzione pensionistica".

Credo sia assolutamente necessario conoscere chi è che non fa questi facili controlli che sono, tra l'altro, essenziali per  proseguire nell'esame parlamentare del disegno di riforma forense senza l'assurda lacuna conoscitiva riguardo al numero dei soggetti che in Italia effettivamente esercitano la professione di avvocato!

C'è una cosetta, facile facile, che dovrebbero chiedere di fare soprattutto coloro che vogliono ridurre il numero degli avvocati italiani e reclamano maggiore serietà. Si prende l'elenco degli iscritti negli albi degli avvocati. Si prende poi l'elenco degli iscritti alla Cassa Forense e si depennano dal primo elenco i nomi di quelli che sono nel secondo elenco. Si otterrà così un terzo elenco, che dovrebbe essere di circa 50.000 nomi, e cioè l'elenco di tutti quelli che pur essendo iscritti agli albi non sono iscritti anche alla Cassa forense. A questo punto lo si confronta con l'elenco di tutti quelli che hanno inviato nell'ultimo anno il c.d. "modello 5" alla Cassa e il gioco è fatto: avremo l'elenco di coloro che sono iscritti all'albo ma non sono iscritti alla Cassa e nemmeno hanno rispettato l'obbligo (che è sanzionato dall'art. 17 della l. 576/1980 <anche secondo l'interpretazione fattane da Cass. 24784/2009, se sussista l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense italiana>) di comunicare annualmente alla Cassa i propri redditi. Costoro, dovrebbero essere i primi bersagli di chi reclama serietà e auspica la riduzione del numero del numero assoluto degli avvocati e la scomparsa degli avvocati "invisibili". O no?

La professione di avvocato non si deve di riformare "a casaccio", dando per buona -nonostante la enorme schiera degli "avvocati invisibili"- l'affermazione che in Italia gli avvocati esercenti la professione siano troppi!

A pag. 11 delle "NOTE ILLUSTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE - MOD. 5/2010"  si riporta un quadro interessante delle sanzioni per irregolarità nelle comunicazioni alla Cassa.
Eccolo:
"REGIME SANZIONATORIO VIGENTE
Il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni, approvato con D.M. n. 9PS/82647/AVV-L-43 del 20 novembre 2000 e successive modificazioni, disciplina, come di seguito illustrato, le sanzioni dovute per le infrazioni dichiarative e contributive.
Sanzioni per omesso o ritardato invio del mod.5/2010: il ritardo e l’omesso invio della comunicazione obbligatoria è soggetto alle seguenti sanzioni:
 comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata entro il 30 ottobre 2010 (in ritardo ma entro i 30 giorni dal termine previsto): sanzione di € 102,00;
 comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata tra il 31 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2010: sanzione di € 203,00;
 comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata oltre il 31 dicembre 2010 ma prima della rilevazione dell’irregolarità da parte della Cassa : sanzione di € 267,00;
 omissione o trasmissione di una comunicazione non conforme al vero, non regolarizzata prima della contestazione della Cassa: sanzione di € 408,00.

Sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi: il ritardo e l’omesso versamento di contributi in autoliquidazione è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) omissione di versamenti dovuti in autoliquidazione: è prevista una sanzione pari al 30% dei contributi non corrisposti, ridotta al 15% nel caso siano stati eseguiti dei versamenti parziali (prima o seconda rata);
b) ritardo nei versamenti dovuti in autoliquidazione: qualora i contributi siano stati corrisposti oltre i termini previsti (con riferimento a ciascuna delle due rate), la relativa sanzione sarà rapportata all’entità del ritardo secondo lo schema seguente:
- versamento eseguito entro 30 giorni dal termine di scadenza: sanzione pari al 5% delle somme versate in ritardo;
- versamento eseguito tra il 31° (trentunesimo) giorno e il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: sanzione pari al 10% delle somme versate in ritardo;
- versamento eseguito oltre il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: sanzione pari al 15% delle somme versate in ritardo.
Sia nel caso di omissione di versamenti contributivi che nel caso di ritardato versamento, è prevista una sanzione minima pari a € 15,00".


... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it     

I vostri commenti:

FRANCESCA il 17/4/2010: "Non sono d'accordo sull'articolo relativo all'inps: tanti sono costretti ad essere invisibili perchè non raggiungendo i minimi sarebbero cacciati dalla cassa e non avrebbero copertura previdenziale, dunque a malinquore scelgono l'inps; invece di cecare gli iscritti inps invisibili basterebbe un articolo di legge che superando l'assurdità del requisito della continuità prevedesse l'obbligo di iscrizione alla cassa anche con redditi minimi e correlativo obbligo di versare aI fini della pensione  che so 1000 1200 euro, credo che nessuno avrebbe problemi invece di pendere tra cassa ed inps. Cordialità".

LEGGI DI SEGUITO L'ART. 17 DELLA LEGGE 576/1980 CHE TRA L'ALTRO SANZIONA IL MANCATO INVIO DEL C.D. "MODELLO 5" ...

L. 20-9-1980 n. 576
Riforma del sistema previdenziale forense.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 settembre 1980, n. 266.


17. Comunicazioni obbligatorie alla Cassa.

Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 11 secondo comma.

Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli artt. 18 e 23 della presente legge.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il consiglio dell'ordine, ed il Consiglio nazionale forense per gli iscritti al solo albo speciale, devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i procuratori nonché i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo. 

(aderisci al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )

 


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